assoluzione per non aver commesso il fatto: risarcimento danni
- ogni cittadino ha il diritto di agire per difendere i propri diritti. Se venisse stabilita una sanzione per l’azione giudiziaria questo diritto sarebbe limitato, anche nel caso in cui fosse infondata;
- durante il processo penale l’azione non viene portata avanti dalla parte come in una causa civile, bensì dallo Stato e dalla Procura della Repubblica.
In base alla sentenza del Giudice che prevede un risarcimento danni dopo assoluzione penale, si possono distinguere due deroghe: la calunnia e la colpa grave
La calunnia
L’individuo assolto può chiedere un risarcimento del danno ricevuto dal denunciante, però solo se questo abbia agito volontariamente, cioè è partito con l’intenzione di creare un danno all’altro nonostante sapeva che fosse innocente. Per fare scattare la calunnia è necessaria una condizione, cioè che il denunciante fosse già a conoscenza dello stato di innocenza dell’accusato e pur sapendo ciò lo abbia denunciato lo stesso.
La calunnia vera e propria viene riconosciuta solamente se entra in gioco la macchina giudiziaria, che può essere un magistrato o una qualsiasi altra autorità che per legge deve comunicarlo a quest’ultimo, come la polizia! Un pratico esempio per capire meglio la situazione, non esiste calunnia se due colleghi si ritrovano a litigare e uno accusa di un reato mai avvenuto l’altro davanti al datore di lavoro di entrambi.
Assoluzione perchè il fatto non sussiste risarcimento danni: in caso di:
La colpa grave
Nel caso in cui non viene riconosciuta la calunnia, la persona assolta può richiedere un rimborso per le spese sostenute per difendersi nel giudizio penale, solo nel caso in cui il denunciante abbia operato in modo temerario, cioè con colpa grave.
In questo caso però scattano sanzioni economiche pesanti, in quanto il giudizio civile viene espresso con la “responsabilità processuale aggravata“. Il risarcimento in questa situazione deve essere richiesto al Giudice penale che ha concluso il processo con l’assoluzione e non al Giudice civile. In sintesi non spetta un risarcimento nel caso in cui non sia presente un querela infondata.
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